domenica 24 maggio 2015

Fissata la data di discussione del ricorso

Prossima la discussione del ricorso promosso dal'avv. Romolo Reboa, quale titolare dello studio legale Reboa  per conto di Insieme Consumatori avverso il prelievo sulle buste paga degli insegnanti per finanziare un ente inestente, l'ex ENAM
https://plus.google.com/+InsiemeConsumato…/posts/cpCQy5JXcRJ
Infatti il 30 Giugno il Giudice Alessandra Coco del Tribunale di Roma esaminerà il ricorso di Insieme Consumatori avverso il prelievo dell'INPS sulle buste paga degli insegnanti per trattenute in favore del disciolto ente pubblico ENAM.



giovedì 8 gennaio 2015

Con il mese di Gennaio 2015 è partita la class action di Insieme Consumatori per i prelievi agli insegnanti per finanziare il soppresso ENAM: depositato il primo ricorso avanti il Tribunale di Roma

venerdì 9 maggio 2014

Il Giornale d'Italia intervista Romolo Reboa per la battaglia contro il balzello ex ENAM

A pag. 4 di Il Giornale d'Italia dell'8 Maggio 2014 è stata pubblicata una intervista all'avv. Romolo Reboa sull'iniziativa di InSieme Consumatori a difesa degli insegnanti elementari contro l'illegittimo prelievo sulla busta paga dello 0,80% dello stipendio in favore di un ente disciolto, cioè l'ex Enam.
 

Basta con le prese in giro!


Il M.I.U.R. e per essa il Diretto Generale del competente dipartimento, Carmela Palumbo, nella circolare prot. 2986 del 7 Maggio 2012 e, in perfetto burocratese, precisa che lo Stato Italiano ha soppresso l’E.N.A.M. ma non la tassa: <<la trattenuta non può essere revocata in quanto prevista da una norma che non è stata abrogata con la legge di soppressione dell'ENAM>>.
Secondo questi burocrati, il Parlamento abroga un ente, ma non le tasse che lo dovrebbero finanziare: vergogna, gli Italiani sono stufi di essere presi in giro!

sabato 3 maggio 2014

Prelievi ex ENAM: in preparazione una serie di giudizi contro la ragioneria dello stato e l'INPS


L'E.N.A.M. (Ente Nazionale di Assistenza Magistrale), nato con D.L.C.P.S. 2 ottobre 1947, n.1346 (modificato dalla legge 7 marzo 1954, n.93) dalla fusione di due enti fascisti era un ente di diritto pubblico con fini assistenziali per il personale direttivo e docente della scuola elementare che, per il raggiungimento dei suoi fini, godeva ex lege di <<un contributo mensile a carico degli iscritti pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti stessi e calcolato secondo il disposto dell'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19>>

L’E.N.A.M., era sostanzialmente una forma previdenziale aggiuntiva ed integrativa rispetto all’assistenza sanitaria dei dipendenti statali, di ruolo, non di ruolo, salariati, pensionati, civili e militari, affidata all'E.N.P.A.S., istituito con precedente L. 19 gen. 1942, n. 22.

Con il DPR 24 lug. 1977, n. 616, che prevedeva il trasferimento alle regioni delle funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 Cost., e con la L. 29 giu. 1977, n. 349, furono passate alle regioni tutte le funzioni concernenti l'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S., mentre le altre verranno devolute all’I.N.P.D.A.P.

 Il D.L. 31-5-2010 n. 78, convertito con legge n.122 del 30.7.2010, all’art. 7 comma 3 bis ha disposto la soppressione dell’E.N.A.M. ed il trasferimento di beni e funzioni all’I.N.P.D.A.P, ente successivamente confluito nell’I.N.P.S. ai sensi del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Malgrado la soppressione dell’E.N.A.M., per di più con una norma urgente finalizzata alla competitività economica, lo Stato continua a sottrarre ai dipendenti un rilevante 0,80% del loro stipendio, fatto illegittimo in quanto in favore di un ente inesistente e che costituisce un ostacolo alla competitività economica dei singoli cittadini.

Insieme Consumatori intende raccogliere adesioni per una serie di iniziative giudiziarie di fronte a tutti i Tribunali d'Italia finalizzate ad ottenere dalla Magistratura la declaratoria della illegittimità di questo assurdo balzello.